Patente e carta di circolazione con lo stesso nome.


PATENTE E CARTA DI CIRCOLAZIONE CON LO STESSO NOME- Secondo una  norma del Codice della Strada, ora entrata in vigore, la  patente e la carta di circolazione  dovranno avere lo stesso intestatario. Il comma 4-bis dell’art.94 del Codice della strada, introdotto nel 2010 con la legge n. 120, prevede che:”Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 (394) (395). Questo vuol dire che chi guida per più di 30 giorni un’auto intestata ad un altra persona deve annotare il proprio nome sul libretto di circolazione e chi non si adeguerà rischierà multe da 705 a 3.526 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. L’intestatario della carta di circolazione che concede in comodato d’uso, per più di 30 giorni, l’utilizzo del proprio veicolo a una persona terza  deve chiedere, entro 30 giorni, l’aggiornamento del libretto di circolazione. Per farlo occorre: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario; la fotocopia di un valido documento di identità del comodante; la ricevuta di un versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n.4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 (diritti di motorizzazione). Verrà quindi rilasciato un tagliando di aggiornamento sul quale vengono annotate le generalità del comodatario.

Oltre alla scadenza del comodato, il tagliando riporterà la seguente dicitura: “Comodato-Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.94, comma 4-bis c.d.s.”. La norma riguarda solo i casi in cui il proprietario del veicolo e chi guida abitualmente l’auto non appartengano allo stesso nucleo familiare. La circolare riguarda, quindi, principalmente tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. La normativa inoltre non è retroattiva, questo vuol dire che l’obbligo di aggiornamento sussiste solo per gli atti posti in essere a partire da 3 novembre scorso. La nuova regola, dunque, non si applicherà alla maggior parte dei veicoli in circolazione, per i quali sarà facoltativo l’adeguamento.
Sede 13-11-14